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  • Decadenza dai benefici ‘prima casa’ per gli immobili venduti a meno di 5 anni dall’acquisito

    In caso vendita infraquinquennale di un appartamento precedentemente acquistato con agevolazioni “prima casa”, il conteggio avrà inizio a partire dall’anno successivo alla vendita e non dalla data di cessione. In altre parole, se si vende prima dei cinque anni, il termine triennale (previsto dall’art. 76 del Dpr 131/1986) per l’accertamento dell’intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali non si determina a far data dalla cessione dell’immobile ma dall’anno successivo alla data di registrazione dell’atto di compravendita, senza che il contribuente abbia posto in essere un nuovo acquisto. A ribadirlo è la Cassazione nell’ordinanza 3782 depositata il 15 febbraio scorso. Il principio non si applica se il contribuente acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione di quello acquistato con benefici ‘prima casa’ (art. 3, comma 131, L. 549/1995).
    Pertanto, in caso di alloggi acquistati con agevolazioni prima casa e rivenduti prima di un quinquennio dalla data di acquisto, l’amministrazione finanziaria procede al recupero della differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, oltre alla sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Vanno, inoltre, recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali, anch’esse sanzionate nella misura del 30%. La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Quindi, al fine di impedire la decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione dell’immobile prima dei cinque anni, il contribuente deve acquistare un altro appartamento da adibire a abitazione principale e da utilizzare come dimora abituale.
    A tal proposito, dopo non poche controversie fra la giurisprudenza di legittimità e l’amministrazione finanziaria sul termine di decadenza per il recupero dell’imposta per indebita agevolazione “prima casa”, la Cassazione (sent. 1196/2000) si è definitivamente pronunciata per l’operatività del termine triennale. L’Agenzia si è uniformata al principio (circolare 69/2002) precisando che, per il caso specifico, il termine decorre dal primo giorno dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato se oggetto di accertamento è la rivendita prima dei cinque anni, non seguita da riacquisto. In linea generale, quindi, si deve affermare che, relativamente all’imposta di registro, i termini entro cui l’amministrazione finanziaria deve richiedere il pagamento dell’imposta di registro, sono triennali (articolo 76 citato), pena la decadenza del beneficio.



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