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  • Condominio e giardino comune: dedicarsi al giardinaggio si può

    Il singolo condomino può, nel giardino comune, piantare alberi e fiori: senza limitare il diritto degli altri a fare lo stesso.
    L’uso della cosa comune in condominio è disciplinato dall’art. 1102 del codice civile. E più in particolare ai sensi del I comma: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.
    Naturalmente occorre fare anche riferimento al regolamento di condominio il quale, laddove obbligatorio, disciplina l’uso, appunto, delle parti comuni.
    Recentemente, la Suprema Corte, con sentenza n. 3188 del 9 febbraio 2011, si è espressa proprio in merito all’uso del giardino condominiale e più in particolare sulla legittimità della piantumazione di alberi e fiori da parte dei singoli condomini.
    Secondo i giudici, in tema di condominio, “il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l’uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l’altro, nel divieto di frapporre impedimenti “agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (art. 1102).
    (Fonte: CondominioWeb)



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